Avviso ICI 2010
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE COMUNICA CHE
 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 19.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, sono state confermate le aliquote I.C.I. relative all’Esercizio Finanziario 2010 come di seguito indicate:

ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO CATEGORIE A1-A8 e A9)
6 PER MILLE
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIE A1, A8 e A9
6 PER MILLE
UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO D’USO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE ENTRO IL 2° GRADO CHE VI RISIEDONO (SOLO SE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE A1 – A8 e A9)
6 PER MILLE
ALTRI CASI
6,5 PER MILLE
AREE FABRICABILI
6 PER MILLE

L’art. 1 del D.l. 27.05.2008 n. 93 convertito nella Legge 24.06.2008 n. 26, ha disposto l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e anche di quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore dello stesso, ovvero:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
- unità immobiliari concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado che vi risiedono. A tal fine il proprietario/usufruttuario dovrà presentare apposita autocertificazione;
- gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili;
- unità immobiliari il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.  
 La citata esenzione non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A1 – A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota del 6 per mille e la detrazione di €. 103,29 utilizzabile, in caso di eccedenza rispetto all’imposta dovuta per l’abitazione principale, per le
relative pertinenze;
 
Inoltre, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 19.02.2010, sono stati riconfermati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. sulla base delle diverse destinazioni urbanistiche previste dal P.R.G., stabiliti con deliberazione consiliare n. 17 in data 03.07.2002:

ZONA C1 non soggetta a piano di lottizzazione
1 mq. X 1 mc. – valore €. 30,99
ZONA C1 soggetta a piano di lottizzazione
1 mq. X 1 mc. – valore €. 25,82
ZONA B1 – zona di completamento
2 mc. X 1mq. – valore €. 41,32
ZONA B2 – zona di completamento
1 mc. X 1 mq. - valore €. 36,15

Per le aree ubicate nelle frazioni di Cantoni e Chignolo è previsto un abbattimento del 10% dei valori sopra indicati.
Pertanto i pagamenti relativi all’anno 2010 dovranno essere effettuati sulla base di tali importi minimi.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in due rate:
- l’importo della prima rata, entro il 16 giugno, deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
- l’importo della seconda rata, entro il 16 dicembre, deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.
Resta salva la facoltà di procedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annua, entro il termine di versamento previsto per la prima rata. 
Si ricorda che il versamento non deve essere eseguito quando l’importo, complessivamente dovuto per l’anno, risulti inferiore ad €. 3,00.
 
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato, con arrotondamento all’euro, per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero, per eccesso, se superiore a detto importo, con le seguenti modalità:
-          mediante versamento su conto corrente pt. n. 88607734 intestato a EQUITALIA ESATRI SPA – ONETA–BG-ICI;
-          mediante versamento presso uno qualsiasi degli sportelli dell’Agente della riscossione per la provincia di Bergamo EQUITALIA ESATRI SPA (già Bergamo Esattorie S.p.A.);
-          mediante versamento presso un qualsiasi sportello della Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino;
-          mediante il modello F24 (così come previsto dall’art. 37 – 55° comma del D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006).
Nel caso in cui il contribuente abbia posseduto l’immobile per un periodo di tempo inferiore ai dodici mesi dovrà effettuare il versamento in proporzione a tale periodo.
 
Si ricorda che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio in data 18.12.2007 è stata accertata l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni. Pertanto, a decorrere da tale data, l’obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. permane nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. n. 463/1997 (ad esempio: aree fabbricabili e/o immobili sui quali il contribuente possa far valere dei diritti (abitazione, usufrutto, altro …). A tal fine tali contribuenti dovranno presentare al Comune, entro il termine di presentazione del Modello UNICO, l’apposito modello di variazione (Modulistica ministeriale).
 
ONETA, 11 marzo 2010                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                                                                                                     (Bigoni rag. Giusy)
 
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